Il Regolamento n. 881/2003 (GUCE L 134/2003) contiene, tra l'altro, talune modifiche – vigenti dal 1° Settembre 2003 - alle norme che disciplinano il regime TIR ed ATA sul territorio doganale comunitario. Convenzione TIR Il Regolamento prevede:
l’obbligo - da parte degli uffici doganali di destinazione/uscita - di restituire alla dogana di partenza la pertinente sezione del carnet TIR entro un mese dal termine dell’operazione TIR; in caso di mancato appuramento dell’operazione, gli uffici doganali di entrata/partenza devono informare sia l’Associazione garante nazionale che il titolare del carnet TIR, invitandoli a fornire entro due mesi la prova che l’operazione TIR è terminata; la previsione che la disciplina delle prove alternative sia analoga a quella del transito comunitario; l’ammontare della garanzia fornita dagli enti garanti sino ad un massimo di 60.000 €; l’individuazione dell’autorità competente al recupero dei diritti in caso di irregolarità della procedura ATA. Nell’allegato I viene considerata la lista dei Paesi con i quali può essere effettuata una operazione TIR. Convenzione ATA Il Regolamento ha introdotto due nuovi articoli: con il primo si è inteso disciplinare, in analogia a quanto già previsto per altri regimi doganali, l'individuazione dello Stato competente al recupero dei diritti qualora si accerti che nel corso di un'operazione di transito effettuato con un carnet ATA sia stata commessa una irregolarità. Con il secondo articolo viene riaffermato il principio che le Autorità doganali di uno Stato membro debbono notificare al titolare del carnet ATA e all'Associazione garante (in Italia Unioncamere), entro un anno dalla scadenza del carnet medesimo, eventuali irregolarità che dovessero essere commesse.
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