L'importazione di prodotti da "agricoltura biologica" provenienti da Paesi terzi è disciplinata dall'art. 11 del Reg. n. 2092/91 e sue successive modifiche ed integrazioni. L'art. 1 del D.Lgs. n. 220/95 stabilisce che per l’Italia l'Autorità nazionale di riferimento in materia di agricoltura biologica è il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) che, in tale veste, è preposto anche al rilascio delle autorizzazioni alle importazioni. I prodotti da "agricoltura biologica" per essere importati nella Comunità da un Paese terzo devono soddisfare i requisiti di produzione e le modalità di ispezione equivalenti a quelli previsti dal Regolamento n. 2092/91 (artt. 6, 7, 8, 9). In particolare, si profilano due tipologie di importazione: 1) importazioni da un Paese Terzo che sia incluso nell'elenco allegato al Reg. n. 94/92 e successive modifiche; 2) importazioni da Paesi terzi non inclusi nell'elenco di cui sopra, per le quali lo Stato membro importatore, dopo aver appurato l'equivalenza delle merci alle norme previste dal Reg. n. 2092/91, rilascia una specifica autorizzazione all'importazione. Nel caso di importazioni di cui al precedente punto 1) i prodotti sono accompagnati da un certificato di controllo, rilasciato dall'Autorità o dall'Organismo del Paese Terzo indicato nell'elenco figurante nel Reg. n. 94/92. Tale certificato attesta che la partita di merce è stata prodotta e poi controllata secondo norme equivalenti a quelle vigenti per il territorio comunitario. Nel caso di importazioni di cui al sopraindicato punto 2), il MIPAF, dopo aver acquisito sufficienti prove che i prodotti sono stati ottenuti e controllati secondo le norme equivalenti indicate nel Reg. n. 2092/91 rilascia un'autorizzazione all'importazione. Successivamente, l'Organismo di controllo designato rilascerà un certificato di controllo che dovrà accompagnare le merci. L'Agenzia delle Dogane e' stata designata quale Autorità nazionale competente per le operazioni di verifica delle spedizioni di prodotti di origine biologica con provenienza dai Paesi terzi; gli Uffici doganali, all'atto dell’immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti da "agricoltura biologica", dovranno vidimare il certificato di controllo alla casella 17.
|