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Il contratto di vendita (art. 1470 C.C.) prevede tra le principali obbligazioni del venditore la consegna del bene oggetto del contratto. Questa obbligazione, se si tratta di un contratto di vendita internazionale, può realizzarsi in diversi modi a seconda delle regole di consegna che le parti decidono di prescegliere tra quelle previste negli Incoterms.
La clausola più “gettonata” degli Incoterms è quella relativa alla vendita franco fabbrica – c.d. ex works - in quanto è la più soft per il venditore, che si libera dall’obbligo di consegna con la messa a disposizione della merce nei propri locali o nel luogo convenuto con l’acquirente: il venditore quindi non deve provvedere né a sdoganare la merce per l’esportazione, né a caricarla sul mezzo di trasporto. Purtroppo la clausola in questione contiene diversi rischi per il venditore.
Prima però una considerazione di ordine generale: gli Incoterms 2000 sui termini di resa franco fabbrica contengono la dizione “no obligation” a proposito delle clausole di trasporto, a sottolineare che il contratto di trasporto chiama in causa un soggetto terzo, cioè il vettore – carrier – verso il quale il venditore e l’acquirente possono agire di comune accordo oppure separatamente secondo varie modalità; va da sé, peraltro, che se spetta al compratore l’onere del prelievo della merce e dell’espletamento delle pratiche amministrative riguardanti l’esportazione, sarà egli stesso a stipulare un contratto di trasporto con il vettore ed in caso di compratore estero sarà probabile che la scelta del vettore avvenga tra le imprese di trasporto del Paese acquirente.
Passando ora ad esaminare più specificamente i rischi della vendita franco fabbrica per il venditore, occorre subito considerare che in tale vendita può rivelarsi arduo ottenere il pagamento del prezzo quando la merce non giunga a destinazione per omissioni del vettore scelto dal compratore; risulta infatti difficile credere che il compratore che ha acquistato la merce sia disposto a pagarla quando quest’ultima non gli sia arrivata a destinazione per colpa del vettore. E ciò sia che egli agisca in mala fede, approfittando cioè della perdita della merce per non pagare il venditore, estraneo – si ribadisce - al contratto di trasporto, sia che egli sia in buona fede, voglia cioè estinguere il pagamento del prezzo ma sia impossibilitato nel farlo per restrizioni valutarie del suo Paese in cui i trasferimenti all’estero di valuta potrebbero essere autorizzati solo per merci effettivamente sdoganate alla importazione. Questo rischio di mancato pagamento può anche essere confermato in via giudiziale quando il venditore, come spesso accade in ossequio ad una diffusa abitudine, si occupa di persona delle operazioni di carico della merce (venduta ex works); in tale caso, infatti, egli è inadempiente alla clausola di consegna prevista dagli Incoterms che fissa esclusivamente in capo al compratore l’operazione di carico in questione.
Altro rischio per il venditore nella vendita franco fabbrica si riferisce alla sua ambigua posizione di “esportatore non-sdoganatore delle sue merci” (espressione del doganalista Franco Favaro): posto infatti che l’onere di espletare le formalità doganali grava sul compratore, può accadere che questi non restituisca al venditore, entro i 90 giorni richiesti dalla legge, il documento che comprova la avvenuta fuoriuscita della merce dal mercato comunitario (l’esemplare n.3 del DAU). Le conseguenze di tale mancanza del compratore ricadono sul venditore – esportatore, che in mancanza del documento di esportazione non potrà giustificare una vendita in esenzione IVA ex art. 8 DPR633/1972 : egli dovrà quindi attivarsi per procurarsi la prova dell’avvenuta esportazione oppure provvedere al pagamento dell’IVA (con possibile esposizione ad eventuali sanzioni per violazioni di norme tributarie soprattutto in relazione allo splafonamento).
Ulteriore riflesso negativo per il “venditore non-esportatore” riguarda la perdita di importanti diritti a lui garantiti dal nostro Codice Civile: si consideri infatti che nella vendita franco fabbrica il compratore stipula il contratto di trasporto ed assume, giuridicamente, la posizione del mittente acquisendo i diritti ad essa connessa. Se quindi il mittente è colui che rilascia al vettore la lettera di vettura contenente tutte le istruzioni di inoltro, egli si identifica con il compratore contribuendo a rendere ancora più paradossale la posizione del venditore che è esportatore ma non mittente. Il diritto più importante del mittente – di cui il venditore viene scippato con la clausola ex work- è quello di contrordine, che si sostanzia nel potere di sospendere il trasporto o di modificarne l’itinerario (questo potere infatti passa inequivocabilmente al compratore).


  
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