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L’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 75/D dell’11 Dicembre 2002, superando il formalismo del “visto uscire”, ha aperto le porte al riconoscimento di prove alternative dell’uscita delle merci dal territorio della Comunità.
La normativa comunitaria prevede espressamente che la prova “per eccellenza” dell’uscita delle merci dal territorio doganale comunitario è costituita dal timbro apposto dall’ufficio doganale di uscita sul retro dell’esemplare n. 3 del DAU (artt. 793 e segg. Reg. 2454/93).
Nel caso in cui risulti impossibile l’esibizione dell’esemplare n. 3 del DAU vistato, causa smarrimento o mancato recapito dello stesso, l’esportatore effettivo (oppure il soggetto che ha effettuato le operazioni per suo conto), può ora richiedere all’Ufficio doganale presso cui sono state effettuate le operazioni di esportazione (la dogana di partenza che può coincidere con la dogana di uscita) un duplicato della copia n. 3 del DAU, sul retro del quale il predetto ufficio apporrà “a posteriori” il timbro di uscita, sulla base di documenti da cui si possa desumere con fondatezza che la merce risulta aver effettivamente lasciato il territorio doganale della Comunità.
Se le operazioni di esportazione per cui si chiede il duplicato della copia n. 3 sono state poste in essere dai Centri di Assistenza Doganale (CAD) o da spedizionieri doganali (doganalisti) iscritti all’Albo professionale, costoro possono , se sono in possesso di una copia dell’esemplare n. 3 relativa all’operazione di esportazione già appurata, presentare la copia stessa, asseverata e resa conforme, all’ufficio doganale presso cui sono state effettuate le formalità di esportazione e chiedere l’apposizione “a posteriori” del timbro di uscita sul retro della copia.
Al fine di consentire l’accertamento dell’uscita della merce, l’ufficio doganale deve esaminare e valutare i documenti che necessariamente devono corredare la domanda per il rilascio del duplicato: essenzialmente, i documenti fiscali e commerciali che hanno accompagnato la realizzazione della cessione all’esportazione, i documenti bancari che comprovano l’avvenuto regolamento della transazione e i documenti di trasporto internazionale che testimonino lo spostamento fisico della merce.
Il rilascio del duplicato si può richiedere mediante apposita domanda in carta libera all’ufficio doganale presso cui sono state in origine espletate le formalità di esportazione; la domanda sarà diversamente formulata a seconda che il richiedente sia in possesso dell’esemplare n. 3 del DAU già appurato, ovvero se chiede, oltre alla regolarizzazione, anche il rilascio di un duplicato del DAU in possesso della dogana di partenza.
La domanda deve contenere:
a) la richiesta dell’apposizione “a posteriori” del timbro di uscita sul retro della copia dell’esemplare n. 3 del DAU ovvero sul duplicato emesso dietro richiesta;
b) i motivi per cui è richiesto il visto sull’esemplare n. 3 ovvero il rilascio del duplicato;
c) l’elenco de documenti obbligatori (ed eventualmente di quelli facoltativi) allegati, comprovanti l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità.
L’ufficio doganale accerta i requisiti e le condizioni per il rilascio del certificato e poi rilascia il duplicato in questione, apponendo la dicitura “vale come esemplare 3”.
L’Agenzia ha anche specificato che il servizio di rilascio del duplicato è a pagamento: per il ristoro delle spese sostenute dall’Amministrazione doganale si deve far riferimento al rimborso orario (1 o 2 ore a seconda dei casi) previsto dal DM 403/92.



  
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