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Il Carnet ATA (Admission Temporaire – Temporary Admission) è un documento doganale rilasciato dalle Camere di Commercio per esportare temporaneamente merci verso i Paesi aderenti alla Convenzione A.T.A. o per farle transitare attraverso gli stessi, senza pagamento di dazio e IVA alla frontiera, purché siano reimportate nel Paese di provenienza entro termini previsti (per lo più il Carnet A.T.A. è rilasciato per accompagnare strumenti di uso professionale, campioni di prodotti, merci destinate a fiere e mostre).
Ciò è reso possibile dagli enti garanti del sistema ATA per i vari Paesi che hanno aderito alla Convenzione, i quali sono tenuti ad anticipare alle dogane straniere le somme che vengono loro richieste per irregolarità riscontrate sui Carnets (per l’Italia l’ente garante è l’Unione Italiana delle Camere di Commercio con sede a Roma).
Il documento si compone di una copertina, contenente sul retro tutte le principali informazioni sul suo coretto utilizzo, di una seconda copertina di colore verde e di un numero variabili di fogli costituiti da due parti: la copertina verde contiene nella prima pagina le indicazioni generali indispensabili, nella seconda la lista descrittiva delle merci per le quali il Carnet è rilasciato e nell’ ultima pagina le avvertenze per l’uso del documento.
I fogli interni, di vario tipo e colore a seconda dell’uso cui sono destinati, sono formati da una parte staccabile (volet) e una parte fissa alla copertina verde (souche). Il volet è trattenuto dalle Autorità doganali e costituisce la dichiarazione doganale, mentre la souche- fissa- costituisce la prova unica dei vari passaggi attraverso le frontiere.
Chi intende avvalersi del Carnet deve rivolgersi alla Camera di Commercio competente per territorio: sul documento vengono riportate le indicazioni fornite dal richiedente nella prima pagina della copertina verde e trascritto, sul retro della copertina stessa; l’elenco delle merci, distinte con un numero di fogli interni sufficiente agli spostamenti che il viaggiatore intende effettuare ed è rimesso al titolare previo pagamento dell’importo stabilito.
Ottenuto il Carnet, l’interessato deve, in primo luogo, presentare il documento con le relative merci ad una dogana italiana, per consentirle di verificare le merci; apporre i contrassegni necessari alla loro identificazione; attestare, nell’apposito spazio della copertina verde, che tali operazioni sono state effettuate; distaccare il volet di uscita contenente l’indicazione delle merci riportate sul retro della copertina verde (il volet di uscita può anche essere distaccato da una dogana di altro Paese dell’Unione Europea, qualora l’uscita dal territorio dell’Unione avvenga da un Paese dell’UE diverso dall’Italia).
Nel corso del suo viaggio, quando il titolare passa da un Paese ad un altro, dovrà presentare ogni volta merci e documento alla dogana di entrata e a quella di uscita dei Paesi visitati, dopo aver preventivamente compilato il volet da usarsi in ciascun caso.
Su tutti i volets vanno indicate quelle merci che si vogliono esportare, importare o riesportare da un Paese terzo o reimportare in Italia e che vengono, quindi, presentate alla Dogana.
Il Carnet completo di tutti i fogli consegnati deve essere restituito alla Camera di Commercio emittente alla fine del viaggio, e in ogni caso, entro otto giorni dalla data di scadenza di validità del documento (il Carnet, infatti, nel periodo di validità può essere usato per un numero illimitato di viaggi con l’aggiunta dei fogli necessari).
A mezzo delle attestazioni doganali riportate sulle souche dei fogli utilizzati, si ha la prova che tutte le merci esportate temporaneamente sono state reimpostate nel Paese di partenza.
Nel caso che alcune merci, col consenso delle dogane estere interessate, siano immesse al consumo nel Paese d’importazione temporanea previo pagamento dei diritti doganali dovuti in base alle leggi vigenti nel Paese stesso, il Carnet si considera regolarmente utilizzato se il titolare presenta alla Camera di Commercio la bolletta doganale da cui risulti il pagamento dei diritti, la souche di riesportazione con l’annotazione della dogana estera attestante che la posizione è stata regolata e la souche di reimportazione in Italia o nell’UE contenete gli estremi dell’autorizzazione all’esportazione definitiva che può essere presentata unicamente alla dogana che ha autorizzato l’esportazione temporanea delle merci, anche se presso un altro Stato membro.

I vantaggi derivanti dall’utilizzo del Carnet ATA sono:
• sostituzione contemporanea dei documenti doganali di esportazione temporanea e di relativa reimportazione, di quelli di importazione temporanea e di relativa riesportazione, oltre che di quelli di transito;
• esonero della prestazione alle Dogane delle garanzie normalmente richieste per l’ammontare dei diritti gravanti sulle merci da introdurre nel Paese in cui si importa temporaneamente o in cui si transita;
• possibilità di utilizzo per:
 uno o più viaggi circolari (es. da Paese CE a Rep. Ceca e da Rep. Ceca a Polonia, per tornare poi in un Paese CE);
 uno o più viaggi in singoli Paesi (es. da Paese comunitario verso gli Stati Uniti e ritorno in qualsiasi Paese comunitario, anche diverso da quello di partenza);
 operazioni frazionate (es. esportare temporaneamente dall’Unione Europea merci a più riprese, importazione in Australia a più riprese, riesportazione dall’Australia in una o più volte delle stesse merci) per i Paesi firmatari della Convenzione che lo consentono;
 attraversare un Paese estero per i Paesi firmatari che lo consentono;
 merci non accompagnate per i Paesi firmatari della Convenzione che lo consentono.

Garanzie per il rilascio del Carnet ATA
Il rilascio del Carnet ATA è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di garanzie, per le quali sono previste modalità diverse a seconda del tipo di merci o del valore complessivo del Carnet o dell’insieme dei Carnets rilasciati nel corso dell’anno solare alla stessa Ditta, o a seconda se si tratti di soggetti iscritti o meno al Registro delle Imprese camerale.

Merci per le quali può essere rilasciato il Carnet ATA
Secondo quanto previsto dal Regolamento CEE 2454/93 del 2.7. 1993, i Carnets possono essere rilasciati, nei Paesi dell’UE, per merci comunitarie (art. 797). L’elenco dettagliato delle merci ammesse al regime doganale ATA nel territorio dell’UE è riprodotto nell’allegato n. 96 del medesimo Regolamento. Sono comunque escluse dalla utilizzazione del Carnet ATA le merci temporaneamente importate per essere sottoposte a lavorazione o riparazione.
Le categorie di merci per le quali è consentito l’uso del Carnet possono essere sintetizzate come segue:
1) merci destinate ad essere presentate od utilizzate in occasione di una esposizione, fiera, congresso o manifestazione similare:
2) materiali professionali:
3) materiale pedagogico;
4) materiale scientifico;
5) campioni rappresentativi di una determinata categoria di merci, ad esclusione degli articoli identici, e destinati ad essere presentati o ad essere oggetto di dimostrazione, per suscitare ordinazioni di merci analoghe;
6) films cinematografici, impressionati o sviluppati positivi, destinati ad essere visionati prima della loro utilizzazione commerciale;
7) cavalli per ippoturismo montati da turisti.

Paesi aderenti alla Convenzione ATA
Paesi dell’Unione Europea - Algeria - Andorra - Australia - Bulgaria - Canada - Repubblica Popolare Cinese compresa Hong Kong - Cipro - Corea del Sud - Costa d'Avorio - Croazia - Estonia – Finlandia - Giappone - Gibilterra - *India - Islanda - Israele - Lettonia - Libano - Lituania - Macedonia - Malaysia - Malta - Marocco - Mauritius - Norvegia - Nuova Zelanda - Polonia - Repubblica Ceca - Repubblica Slovacca - Romania – Federazione Russa - Senegal - Singapore - Slovenia - Sri Lanka - Sudafrica - Svizzera/Liechtenstein - Thailandia - Tunisia - Turchia - Ungheria – USA - Taiwan (accetta un particolare carnet chiamato "CPD/Taiwan").


  
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