Con la circolare n. 22 del 5 Maggio 2004 l’Agenzia delle Dogane fa il punto sulle agevolazioni in materia di dazi e IVA previste dal complesso della vigente normativa, in base al principio di libera circolazione per i beni provenienti da Paesi terzi e introdotti nella Comunità per finalità non commerciali (trasloco, matrimonio, eredità, esigenze di studio, regali, ecc.). La circolare prende in esame gli otto casi più frequentemente richiesti di esenzione da franchigia doganale: 1- spedizioni di poco valore, 2- spedizioni da privato a privato, 3- trasferimento di residenza, 4- beni importati in occasione di matrimonio, 5- eredità, 6- arredamento di residenza secondaria, 7- esigenze di studio, 8- merci contenute nei bagagli personali. Analizziamo più dettagliatamente alcune ipotesi (chi volesse maggiori informazioni può contattare l’ufficio estero). Spedizioni di valore trascurabile Normativa di riferimento: Reg. n. 918/83, Dir. n. 181/83, DM n. 489/97 artt. 5 e 6. Trattamento fiscale: esenzione dai diritti doganali (dazio e IVA). Condizioni per la fruizione della franchigia: importazioni il cui valore non deve eccede complessivamente € 22 per spedizione, con esclusione dei prodotti alcolici, profumi e acqua da toeletta, tabacchi e prodotti del tabacco. Modalità per la concessione della franchigia: su richiesta dell’interessato dispone direttamente l’ufficio doganale competente sul luogo di arrivo delle merci. Spedizioni inviate da privato a privato Normativa di riferimento: Reg. n. 918/83, Dir. n. 1035/78, DM n. 489/97 artt. 7, 8 e 9. Trattamento fiscale: esenzione dai diritti doganali (dazio e IVA). Condizioni per la fruizione della franchigia: le merci devono essere prive di carattere commerciale (cioè avere carattere occasionale ed essere per esclusivo uso personale e familiare) con valore globale non superiore a 45 € (ivi compreso il valore di prodotti alcolici, profumi e acqua da toeletta, tabacchi e prodotti del tabacco). Modalità per la concessione della franchigia: su richiesta dell’interessato dispone direttamente l’ufficio doganale competente sul luogo di arrivo delle merci. Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori Normativa di riferimento: Reg. n. 918/83, Dir. n. 169/69, DM n. 500/98. Trattamento fiscale: esenzione dai diritti doganali (dazio e IVA). Condizioni per la fruizione della franchigia: sono ammessi oggetti e generi di consumo che i viaggiatori portano con sé nel proprio bagaglio a condizione che non si rilevi il carattere commerciale dell’importazione. Il valore globale non deve superare la somma di 175 € (90 € per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni). Per i prodotti del tabacco, alcol e bevande alcoliche, profumi e acqua da toeletta, caffè e thè sono previste particolari e diverse franchigie, anche in considerazione del peso e della quantità introdotta nella Comunità. Modalità per la concessione della franchigia: su richiesta dell’interessato dispone direttamente l’ufficio doganale competente sul luogo di arrivo delle merci.
|