Nella compravendita internazionale la lettera di credito documentaria (o più semplicemente “credito documentario”) costituisce il mezzo di pagamento più utilizzato, soprattutto quando la controparte risiede in uno Stato che presenta un elevato "rischio paese" E' in assoluto la forma che tutela maggiormente il venditore: la banca si impegna irrevocabile (salvo che non sia espressamente prevista la forma revocabile) ad eseguire il pagamento in modo diretto e autonomo (senza cioè alcuna accettazione o azione da parte dell'ordinante) a favore del beneficiario a condizione che costui presenti, tutti i documenti richiesti secondo le modalità e i tempi previsti dalla stessa lettera di credito e secondo quanto stabilito dalle Norme ed Usi Uniformi della Camera di commercio internazionale (Nuu). Per evitare spiacevoli sorprese è importante concordare in via preventiva, magari con l'aiuto di formulari appositamente predisposti, come si desidera che il credito sia aperto dalla banca emittente. Esaminiamo gli elementi essenziali che formano il contenuto di tale formulario. 1. La forma del credito che dovrà essere irrevocabile (irrevocable). 2. La conferma (confirm): in tutti i casi in cui nel Paese dell'acquirente vi sia una situazione politico-economica instabile (Paese a rischio) è consigliabile che il venditore richieda che il credito documentario preveda l'aggiunta della conferma, la cui richiesta dovrà essere esplicita. 3. Il beneficiario (beneficiary): anche se può sembrare superfluo, vale la pena indicare la denominazione completa del beneficiario così come appare sulla carta intestata che sarà utilizzata per l'emissione dei documenti. 4. L'ordinante (applicant): è il cliente (compratore) che darà istruzioni alla propria banca di emettere il credito secondo quanto concordato nel contratto e quindi nel formulario standard richiamato sopra. 5. La banca emittente (issuing/opening bank): è opportuno che già in fase preliminare il venditore chieda al proprio cliente con che banca opera e a quale banca vorrà dare l'incarico di emettere il credito. Questo gli permetterà di informarsi se si tratta di banca di primaria importanza soprattutto nel caso in cui voglia richiedere l'aggiunta della conferma. 6. La banca avvisante (advising bank): il beneficiario dovrà sempre indicare all'ordinante su quale banca dovrà essere appoggiata l'emissione del credito documentario. 7. L'importo (amount): il compratore/ordinante dovrà indicare con precisione se trattasi di: • importo “massimo” cioè non oltre quello indicato; • importo “circa” (about) nel caso fosse necessaria una certa flessibilità, che consente il 10% in più o in meno rispetto all'importo indicato nel credito. 8. La data e il luogo di scadenza (date and place of expiry): è la data ultima di validità del credito; sta ad indicare il giorno entro cui vanno presentati i documenti nel luogo indicato nel credito. 9. La modalità di utilizzo (avaible): è importante specificare se il credito sarà utilizzabile per pagamento (payment), per accettazione (acceptance) o per negoziazione (negotiation) a vista (at sight) oppure ad una certa data (by deferred...). Nel caso di esportazione verso Paesi asiatici o arabi che emettono crediti utilizzabili per accettazione o per negoziazione è bene specificare che i documenti richiesti potranno essere accompagnati o da una tratta (draft) oppure da una ricevuta (receipt). 10. La banca negoziatrice (negotiable bank): la banca, cioè, autorizzata a negoziare, pagare o accettare, a seconda che il credito sia utilizzabile per negoziazione, per pagamento o per accettazione. Per chi vende è sempre opportuno che la propria banca, o comunque una banca italiana, sia autorizzata dalla banca emittente (sia cioè designata) ad eseguire il pagamento, la negoziazione o l'accettazione. 11. Il termine di resa della merce (delivery terms): va specificato il termine di resa della merce (FCA, FOB; CFR; CIF o altro) secondo gli Incoterms 2000. In questo modo si stabilisce come il prezzo è stato quotato, cioè se comprensivo o meno del costo del trasporto, dell'assicurazione della merce e dello sdoganamento (per i paesi extra UE), degli oneri legati all'importazione o all'esportazione e si indica il momento del trasferimento del rischio dal venditore al compratore. 12. Le spedizioni parziali (partial shipment) e i trasbordi (transhipment): bisognerà che la lettera di credito indichi se sono ammessi (permitted o allowed). 13. La data ultima di spedizione (last shipment date): è la data entro cui la merce dovrà essere spedita e verrà rilevata dalla data che appare sul documento di trasporto, sia esso un documento per trasporto marittimo, aereo, con camion, ferroviario o multimodale. 14. Il luogo di partenza e di arrivo (shipment from... to... by...): va indicato, oltre che la modalità di spedizione (via nave, via aereo, ecc.), anche il luogo di arrivo della merce e quello di partenza; nel caso in cui non si sia in grado di determinare con esattezza il luogo di partenza, è consigliabile restare nel generico (ad esempio: any italian port/airport). 15. La descrizione della merce (goods): è sufficiente indicare una breve descrizione della merce oggetto della fornitura facendo magari riferimento al contratto (ad esempio: ...as per proforma invoice n. ... dated....). 16. La tariffa doganale: rappresenta il codice numerico armonizzato per identificare la merce oggetto del contratto e verificare se trattasi di merce importabile direttamente oppure soggetta a licenze, autorizzazioni o vincoli (in tal caso la banca emetterà il credito solo in presenza di copie di tali licenze e/o autorizzazioni). 17. I documenti (documents): bisogna fare molta attenzione al fatto di essere in grado di esibire alla banca tutti i documenti indicati, nel numero richiesto, nella forma richiesta e, soprattutto, che la presentazione degli stessi non dipenda dal compratore o da un suo rappresentate né che la stessa sia vincolata ad azioni o comportamenti che dipendano in qualche modo dal compratore o da un suo rappresentante. 18. La data di presentazione dei documenti: se non viene indicato nulla è di 21 giorni dalla data di spedizione ma comunque entro i termini di scadenza del credito; nel caso sia necessario ampliare o ridurre tale periodo di tempo bisogna specificarlo. 19. Le spese e le commissioni bancarie (bank charges and commissions): è sempre opportuno specificare che le spese e commissioni della banca emittente siano a carico dell'ordinante, mentre a carico del beneficiario rimarranno tutte le spese e commissioni della banca avvisante, designata o confermante. 20. Le istruzioni supplementari: va indicata ogni altra condizione speiale non prevista negli altri punti. 21. Le Norme della Camera di commercio internazionale: anche se nei messaggi SWIFT di emissione del credito documentario è previsto, in via automatica, l'assoggettamento alle Norme ed usi uniformi (NUU) relativi ai crediti documentari della Camera di commercio internazionale di Parigi, è sempre bene precisarlo con una frase del tipo: subject to the UCP, 1993 revision ICC, pubblication n. 500.
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