Ai sensi dell'art. 8, 1° comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 sono effettuate in regime di non imponibilità "le cessioni anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta". Per poter fruire della non applicazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi, gli esportatori abituali devono rilasciare ai propri fornitori (ovvero alla dogana, in caso di importazioni) un'apposita comunicazione – la cosiddetta "lettera d'intento" – anteriormente all'effettuazione dell'operazione. Nonostante le specifiche disposizioni dettate dal D.L. 746/83, recante la specifica disciplina del "plafond" degli esportatori abituali, al fine di consentire un adeguato controllo in ordine all'applicazione del particolare meccanismo (i fornitori degli esportatori sono, ad esempio, tenuti ad indicare nelle fatture emesse gli estremi della dichiarazione), lo strumento è stato frequentemente utilizzato in modo fraudolento attraverso l'emissione di false dichiarazioni d'intenti. Per contrastare tali fenomeni, il legislatore, nell'ambito della Finanziaria per l'anno 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311), ha introdotto ulteriori obblighi a carico dei destinatari delle lettere d'intenti (in particolare, per effetto del comma 381 dell'articolo unico della predetta legge, risulta ora modificata la lett. c), 1° comma, dell'art. 1 del D.L n. 746/1983). Da ciò deriva che i fornitori degli esportatori abituali sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella lettera d'intenti ricevuta. Tale comunicazione, da redigersi sull'apposito modello i cui contenuti e modalità di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (ad oggi ne è stata redatta infatti solo una bozza), dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (l’ufficio fiscale dell’Ascom è a disposizione), entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui la dichiarazione d'intento è stata ricevuta. Il modello si dovrebbe comporre di due parti: 1. un frontespizio nel quale, oltre all'informativa sul trattamento dei dati personali, andranno riepilogati i dati anagrafici del dichiarante e del rappresentante, la firma e l'impegno alla trasmissione telematica; 2. un campo (quadro DI) per l'indicazione dei dati contenuti nelle lettere d'intenti. In ogni rigo di tale quadro andranno riepilogate le informazioni contenute in ogni singola lettera d'intenti. Conseguentemente, in caso di più dichiarazioni o lettere inviate dallo stesso esportatore abituale, andranno compilati più righi. Scadenze Per quanto concerne la prima scadenza per l'adempimento, pur essendo indicato nella bozza di istruzioni del nuovo modello che l'obbligo è stato introdotto "a decorrere dall'anno d'imposta 2005", è tuttavia da ritenere, alla luce dell'art. 3 dello "Statuto dei diritti del contribuente", che questa non possa essere anteriore al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della norma che istituisce il modello e le istruzioni per la compilazione e l’invio dello stesso (ad oggi tali provvedimenti non sono ancora stati emanati); pertanto l'obbligo di comunicazione presumibilmente diventerà effettivo a partire dal prossimo 16 maggio (relativamente ai dati riferiti ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2005). Sanzioni L'omesso invio della comunicazione ovvero l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti (ai sensi del nuovo comma 4 bis, dell'art. 7, del D.Lgs. 471/1997), è punito con la sanzione dal 100% al 200% dell'imposta (si ritiene si tratti dell'IVA non applicata sulla fornitura di beni o servizi effettuata). Qualora, invece, nonostante il ricevimento della lettera, il fornitore abbia provveduto all'emissione della fattura con applicazione dell'imposta, non essendosi verificato alcun danno per l'Erario, è plausibile che all'operatore venga comunicata la sola sanzione di cui all'art. 11, primo comma, lett. a), del D.Lgs. n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro). Inoltre, per effetto del comma 384 dell'articolo unico della Finanziaria, è stabilito che il fornitore che omette di inviare la comunicazione telematica (o la invia con dati incompleti o inesatti) "è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta" (anche in tal caso, pur in assenza di chiarimenti ufficiali, è lecito ad oggi ritenere che si tratti dell'imposta non applicata sulla fornitura per effetto della lettera d'intenti ricevuta). Considerando che ad oggi manca comunque il provvedimento specifico su scadenze e modalità operative, per notizie precise in merito alle modalità operative di comunicazione dai dati all’Agenzia delle Entrate rimandiamo alla pubblicazione del provvedimento attuativo.
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