CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE
Il 16 luglio 2005 è entrato in vigore il Decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 116 che attua la direttiva 2003/8/CE volta a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere. Con il termine controversia transfrontaliera s’intende la controversia in cui la parte richiedente il patrocinio sia domiciliata o soggiorni regolarmente sul territorio di uno Stato appartenente all’Unione europea (Danimarca esclusa) diverso da quello ove penda il processo o in cui la sentenza debba essere eseguita. Per stabilire se esista questo tipo di controversia si fa riferimento alla data di presentazione della domanda. Nel Decreto vengono disposte le misure minime comuni affinché, nei processi civili, sia assicurato il patrocinio a spese dello Stato anche per controversie di natura commerciale; le disposizioni non trovano applicazione nei processi amministrativi, contabili e tributari. Le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato vengono definite in base alle condizioni di reddito secondo cui può essere ammesso colui che risponda a i seguenti requisiti: -Il titolare di un reddito complessivo annuo lordo non superiore ad euro 9.296,22. -Nel caso in cui l'interessato conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito é costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. In tal caso, i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. -Il patrocinio a spese dello Stato può essere accordato anche al richiedente che superando i limiti stabiliti, dimostri di non poter sostenere le spese processuali a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro del domicilio e quello del foro. -Il patrocinio non viene concesso al richiedente che possa disporre di un accesso effettivo ad altri meccanismi che coprano le spese processuali. Tali limiti saranno adeguati ogni due anni, in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente. Relativamente alle condizioni legate al merito della controversia la domanda di patrocinio, relativa ad un'azione giudiziaria che appaia manifestamente infondata, viene respinta. Inoltre, qualora il richiedente chieda il risarcimento dei danni alla sua reputazione senza aver sofferto perdite materiali o finanziarie, o quando la domanda riguardi una pretesa derivante direttamente dall'attività autonoma o commerciale del richiedente, sono valutate l'importanza del caso specifico per il richiedente e la natura della causa. L’art. 6 del decreto definisce gli effetti dell’ammissione al patrocinio: In particolare. la persona fisica che sia parte in un processo, ha diritto al patrocinio a spese dello Stato che le garantisca una accesso effettivo alla giustizia: a. consulenza legale nella fase pre-contenziosa al fine di giungere a una soluzione prima di intentare un'azione legale; b. assistenza legale e rappresentanza in sede di giudizio, nonché l’esonero dalle spese processuali, comprese le spese e gli onorari delle persone incaricate dal giudice di compiere atti durante il procedimento. Qualora il beneficiario perda la causa ed il giudice pronunci sentenza di condanna della parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte, il patrocinio non copre le spese sostenute dalla parte avversa. Il patrocinio concesso dallo Stato ove pende il processo copre inoltre le spese direttamente collegate al carattere transfrontaliero della controversia, nello specifico: a. spese di interpretazione; b. spese di traduzione dei documenti necessari per la soluzione della controversia richiesti dal giudice o dall'autorità competente e presentati dal beneficiario; c. spese di viaggio a carico del richiedente, quando la presenza fisica in aula delle persone che debbano esporre il caso, sia richiesta a norma di legge o dal giudice di detto Stato membro, e il giudice decida che non esista altra possibilità per sentire tali persone in modo appropriato. I costi assunti dallo Stato membro in cui il richiedente sia domiciliato o dimori abitualmente comprendono: a. le spese per l'assistenza di un avvocato locale o di qualsiasi altra persona abilitata dalla legge a fornire consulenza legale, sostenute in tale Stato, fintantoché la domanda di patrocinio a spese dello Stato non sia pervenuta nello Stato ove penda il processo; b. la traduzione della domanda e dei necessari documenti giustificativi al momento della presentazione della domanda alle autorità di tale Stato dell'Unione europea. L'ammissione al patrocinio é valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, sempre che l'interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico. Le disposizioni del decreto si applicano anche quando il beneficiario del patrocinio chieda che la sentenza di un giudice straniero sia eseguita o dichiarata esecutiva in Italia. Il patrocinio è inoltre esteso ai procedimenti stragiudiziali, alle condizioni previste dal presente decreto, qualora l'uso di tali mezzi sia previsto come obbligatorio dalla legge ovvero qualora il giudice vi abbia rinviato le parti in causa. La domanda di ammissione al patrocinio viene accolta o respinta dall'autorità competente dello Stato ove pende il processo. Per i giudizi pendenti sul territorio nazionale é competente il consiglio dell'ordine degli avvocati. Per quanto si riferisca alla presentazione e alla trasmissione delle domande di patrocinio, l'interessato può chiedere l’ ammissione al patrocinio in ogni stato e grado del processo. Le domande di ammissione al patrocinio devono essere presentate all'autorità competente dello Stato dell'Unione europea in cui il richiedente sia domiciliato (autorità di trasmissione) oppure all'autorità competente dello Stato ove penda il processo o in cui la decisione debba essere eseguita (autorità di ricezione). L'autorità di trasmissione e di ricezione sul territorio nazionale é il Ministero della giustizia. Nei rapporti tra gli Stati dell'Unione europea, il decreto sopraccitato prevale sulle disposizioni contenute in accordi bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri.
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