Il 1° ottobre 2005 è entrato in vigore il decreto 21 settembre 2005 del Ministero delle attività produttive che istituisce due nuove classi di efficienza energetica per frigoriferi e congelatori e aggiorna le procedure per forni elettrici e condizionatori d'aria. Il Ministero delle attività produttive, infatti, visto il successo nelle vendite ottenuto dal regime di etichettatura energetica degli "elettrodomestici del freddo" appartenenti alla classe A (la più efficiente dal punto di vista energetico), ha recepito la direttiva 2003/66/Ce, istitutiva delle classi di rendimento energetico, denominate A+ e A++. Tale provvedimento dispone anche un importante divieto; dal 1° ottobre, infatti, é vietata la vendita al pubblico di frigoriferi, conservatori, congelatori domestici e loro combinazioni per i quali non siano state predisposte dal fabbricante e non siano disponibili presso l’esercizio commerciale le etichette, le schede e le comunicazioni. Il divieto non si applica agli apparecchi usati ed agli apparecchi nuovi la cui produzione sia cessata alla data del 29 luglio 2003. La data di cessazione della produzione deve risultare da specifica dichiarazione del fabbricante, disponibile presso qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in leasing o esponga apparecchi domestici agli utilizzatori finali. La documentazione tecnica che deve approntare il fornitore deve contenere, per consentire la valutazione dell'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda: a) il nome e l'indirizzo del fornitore; b) una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente; c) informazioni eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia; d) i risultati delle prove di misura significative; e) le eventuali istruzioni per l'uso. Nel caso l'offerta di vendita, di locazione o di vendita rateale dell'apparecchio avvenga mediante comunicazione stampata, o in forma tale da non consentire al potenziale acquirente di prendere visione dell'apparecchio offerto, come nel caso di offerta scritta, catalogo di vendita per corrispondenza, annunci su Internet o mediante altri mezzi elettronici di comunicazione, tale comunicazione deve contenere tutte le informazioni specificate nel Decreto ministeriale 2 Aprile 1998.
Il Decreto ha disposto inoltre che il divieto di immissione sul mercato, la commercializzazione, la distribuzione di offerte di vendita, di locazione o di locazione - vendita per forni elettrici e condizionatori d'aria per uso domestico per i quali non sia stata approntata e non sia disponibile l’etichetta, la scheda informativa e la documentazione tecnica già in vigore dal 1 luglio 2003, non si deve applicare ai forni elettrici per uso domestico usati ed a quelli nuovi la cui produzione sia cessata alla data del 4 giugno 2002 ed ai condizionatori d’aria per uso domestico usati ed a quelli nuovi la cui produzione sia cessata alla data del 23 aprile 2002.
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