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Con sentenza del 8 Settembre 2005 della Corte di Giustizia, nel procedimento C-40/04 sulle modalità di applicazione della direttiva del Parlamento Europeo 98/37/CE, è stato stabilito che in presenza del bollino CE, un importatore non è obbligato a verificare che la macchina sia conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, quindi, non è penalmente responsabile degli eventuali danni causati dal malfunzionamento della stessa. La Corte ha chiarito inoltre, che gli Stati membri possano applicare disposizioni nazionali che impongano all’importatore in uno Stato membro di una macchina prodotta in un altro Stato membro di:
  • verificare, prima della consegna della macchina all’utente, che essa sia munita di marcatura e di dichiarazione di conformità “CE”, accompagnata da traduzione nelle lingua dello Stato membro di importazione, nonché delle istruzioni per l’uso, anch’esse provviste di relativa traduzione;
  • fornire, successivamente alla consegna della macchina all’utente, ogni informazione e collaborazione, utile alle autorità nazionali di controllo nell’ipotesi in cui la macchina presenti rischi per la sicurezza o per la tutela della salute. Tali requisiti, però, non debbono risolversi nell’assoggettare l’importatore all’obbligo di verificare egli stesso la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva medesima.
    La Corte ritiene che l’obbligo di effettuazione di tutti i controlli del caso competa al fabbricante, il quale, prima dell’immissione della macchina sul mercato, debba assicurarsi che sia stata sottoposta all’esame per la certificazione CE. L’ esame deve essere effettuato da un organismo terzo chiamato «organismo notificato» il quale rileva e attesta che il modello della macchina soddisfi le disposizioni della direttiva. Il fabbricante deve quindi presentare la domanda d’esame per la certificazione CE, sottoponendo all’organismo notificato il fascicolo tecnico della costruzione, nonché una macchina, rappresentativa della produzione prevista. Successivamente al rilascio della dichiarazione CE di conformità da parte di detto organismo, il fabbricante è tenuto a menzionare tale attestazione nella dichiarazione redatta dal fabbricante per ogni macchina di quel tipo, nonché a certificare, nella detta dichiarazione, la conformità della macchina al modello sottoposto all’esame per la certificazione CE. Qualora una macchina non conforme sia munita della marcatura CE, lo Stato membro competente deve prendere le debite misure nei confronti di chi abbia apposto la marcatura, vale a dire, il fabbricante. Al fine quindi di garantire utilmente il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva comunitaria la Corte ha precisato che gli Stati membri possono ricorrere a sanzioni penali, purché le sanzioni previste, siano analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza e presentino, in ogni caso, carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva.


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