La legge finanziaria 2004 (art. 4, comma 49 legge n. 350 del 2003) ha introdotto alcune norme che attribuiscono rilevanza penale alle ipotesi di importazione o esportazione di merci recanti false o fallaci indicazioni di origine mediante la previsione dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 517 del codice penale ("reclusione fino a un anno o multa fino a lire due milioni, sempre che il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge"). Per fornire precisazioni in merito, l’ufficio Staff antifrode dell’Agenzia delle Dogane, ha dettato le opportune istruzioni per gli uffici operativi, emanando, il 13 Maggio scorso, la circolare n. 20/D. In particolare sono state individuate quella relativa alla falsa indicazione, consistente nella stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci che non abbiano un’origine italiana (per origine Italia si fa riferimento alle disposizioni doganali comunitarie in tema di origine non preferenziale) e quella relativa alla fallace indicazione, consistente nell'apposizione, su prodotti privi di indicazioni di origine, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ovvero nell'apposizione, su prodotti sui quali è indicata un’ origine e provenienza estera, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Essendo sono stati segnalati problemi applicativi in merito all'interpretazione del concetto di "fallace indicazione", sia in caso di importazioni che di esportazioni, l’Ufficio delle Dogane ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni a riguardo. In particolare, nel caso di importazione di prodotti nei quali sia indicata l'esatta origine estera, l' espressa previsione normativa di cui al citato art. 4, comma 49 della Legge finanziaria può verificarsi solo quando la fallace indicazione (segni, figure e quant'altro) abbia caratteristiche tali da "oscurare", fisicamente o simbolicamente, l'etichetta di origine, rendendola poco visibile o praticamente non riscontrabile anche ad un semplice esame sommario del prodotto. Secondo questa interpretazione quindi, pur non escludendo il verificarsi di tali possibilità, le fattispecie penalizzabili sembrano essere molto ridotte. Nel caso di esportazione di prodotti nei quali non sia indicata la loro esatta origine, l'indicazione è considerata fallace se induce chi la legge a riconoscere al prodotto un'origine errata (in particolare, quella italiana). Può essere il caso in cui, ad esempio, in mancanza di una qualunque indicazione di origine, il prodotto presenti un’etichetta riportante una bandiera italiana, oppure la semplice dicitura "Italy", oppure ancora il nome di una città (Firenze, Venezia, ecc.). Le Dogane segnalano invece che diverso è il caso in cui l'etichetta riporti chiaramente elementi che non possano ricondurre ad un falso concetto di origine italiana: è il caso, ad esempio, delle esportazioni di olio di oliva sulle cui confezioni vengano riportate le diciture "bottled in Italy" o "packed in Italy", integrate dall'elenco delle provenienze dei diversi elementi che compongono il prodotto confezionato o imbottigliato e/o delle operazioni effettivamente effettuate nel territorio nazionale. In tali casi, i primi interventi delle autorità giudiziarie hanno riconosciuto la legittimità formale degli elementi dichiarati e la mancata concretizzazione del reato previsto nell’ articolo 4 della legge n. 351 del 2003, considerata l'inesistenza di inganno per il consumatore: il significato di "packed" non è infatti assimilabile a quello di "made" inoltre è altresì precisata sulle confezioni l’esatta provenienza della materia prima. Sono state inoltre riscontrate difficoltà interpretative, e di conseguenza applicative, circa il concetto di trasformazione sostanziale (art. 24 del Codice Doganale Comunitario). Tale nozione si riferisce all’ipotesi in cui alla produzione di una merce abbiano contribuito due o più paesi: in tal caso deve essere considerata il prodotto finale deve essere considerato originario del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale. Per superare tali difficoltà si può ricorrere al Regolamento n. 2454/93 che riporta, purtroppo solo per alcuni prodotti, la descrizione delle lavorazioni (c.d. "regole di lista") che permettono al prodotto finito (per la cui produzione sono utilizzati materiali aventi origini diverse) di acquisire l'origine del Paese dov’è avvenuta la trasformazione in questione. Nel Regolamento citato, peraltro, non sono previste tutte le casistiche e quindi nella pratica spesso gli operatori riscontrano molte difficoltà ad individuare l’esatta origine delle merci. Per cercare di superare tali difficoltà presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio si stanno attualmente tenendo a Ginevra i negoziati relativi all'armonizzazione, a livello mondiale, delle regole di origine non preferenziale. In quella sede ogni Paese ha presentato, per ogni prodotto, un elenco delle lavorazioni che, a suo parere, possono essere ritenute utili all'acquisizione dell'origine. L'Unione Europea, nel presentare detto elenco, ha fatto riferimento sia alle "regole di lista" riprese nel citato Regolamento n. 2454/93, sia, in mancanza, alla posizione approvata dai Servizi della Commissione e degli Stati membri previa consultazione dell'industria europea. Non appena i negoziati di Ginevra giungeranno a termine e saranno dettate istruzioni più dettagliate e precise in merito, sarà cura della scrivente informare gli operatori interessati.
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