Pubblicato sulla Gazzetta n.87 e in vigore dal 13 Aprile scorso, il Decreto ministeriale del 2 marzo 2006, offre una concreta risposta alla Risoluzione della Commissione Esteri della Camera dei Deputati che nel 2004, grazie a una forte campagna di sensibilizzazione della LAV, aveva impegnato il Governo italiano a prendere provvedimenti contro il commercio di pelli di foca, estendendo gli effetti di una Direttiva europea applicata solo ai cuccioli inferiori ai dodici giorni di vita. Il provvedimento stabilisce le modalita' di applicazione del divieto di importazione in Italia di pelli di foca per fini commerciali e, in particolare, prevede che sia il ministero delle Attivitą produttive - Direzione generale della politica commerciale - ad autorizzare, a prescindere dal paese di origine, l'importazione di beni come pelli da pellicceria grezze di foca, pelli conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di pelliccerie lavorate o confezionate di foca. Una sorta di moratoria che vincola di fatto le importazioni da qualsiasi Paese delle pelli di tutte le foche (anche animali adulti) al regime restrittivo dell'autorizzazione ministeriale, a prescindere dal Paese di origine (non preferenziale).
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