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VIETATE MERCI ADATTE A USI CRUDELI

Il 3 marzo 2007 sono entrate in vigore le nuove sanzioni previste per chi commercia in merci potenzialmente utilizzabili per scopi crudeli, quali la pena di morte, la tortura od altri trattamenti o pene inumani o degradanti. Tali disposizioni, contenute nel Dlgs n. 11 del 12 gennaio 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio scorso, sono inerenti alle violazioni delle disposizioni oggetto del regolamento comunitario n. 1236/2005 ed ottemperano all’obbligo da parte degli Stati membri di attuazione dello stesso. Il decreto legislativo, in particolare, prevede per chi importa o esporta illegalmente strumenti destinati all’esecuzione di esseri umani (forche; ghigliottine; sedie elettriche per l'esecuzione di esseri umani; camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale; sistemi automatici per l'iniezione di droghe destinati all'esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale) o cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani, una pena detentiva da uno a tre anni ed il pagamento di una multa da 15.000 a 50.000 Euro.
In caso il reato sia la fornitura, se pur gratuita, o la richiesta o l’accettazione di assistenza tecnica per le merci appena elencate, si rischia l’arresto fino a due anni ed un’ammenda da 10.000 a 50.000 Euro. Il decreto contempla pure il caso che queste merci particolari siano destinate alla semplice esposizione al pubblico in un contesto museale o che venga fornita allo scopo assistenza tecnica senza autorizzazione legale, prevedendo la sola multa da 15.000 a 90.000 Euro. Se ad essere esportati od importati illegalmente, invece, sono beni utilizzabili per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, come le merci destinate alla contenzione degli esseri umani (sedie e tavoli di contenzione, ceppi, catene e manette o bracciali individuali, serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati) od i dispositivi portatili progettati a fini antisommossa o di autodifesa (manganelli e scudi a scarica elettrica e fucili con proiettili di gomma e storditori elettrici) o sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio, allora scatta l’arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 5.000 a 50.000 Euro.



  
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