PRODOTTI A RISCHIO PER I CONSUMATORI: LA NOTIFICA ALLE AUTORITÀ COMPETENTI
La Direzione generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero per lo sviluppo economico, ha predisposto un opuscolo informativo dal titolo “Notifica dei prodotti pericolosi da parte dei produttori e distributori”. Lo scopo di tale pubblicazione, di cui riportiamo i punti fondamentali, è di sensibilizzare le categorie interessate del settore non alimentare circa gli obblighi loro derivanti dalla direttiva 2001/95/CE; produttori e distributori devono informare tempestivamente le autorità nazionali competenti qualora siano a conoscenza che un prodotto da loro immesso sul mercato (ad esempio un giocattolo, un articolo per bambini, un elettrodomestico o un veicolo) presenti rischi per i consumatori, in particolare quando si realizzano le seguenti condizioni: · il prodotto sia destinato ai consumatori o possa essere utilizzato dai consumatori; · il prodotto presenti rischi per i consumatori (shock elettrico, soffocamento lesioni, rischi connessi alle sostanze chimiche); · il prodotto sia sul mercato; · i rischi siano tali che il prodotto non possa rimanere sul mercato e i produttori e distributori abbiano l’obbligo di prendere i provvedimenti preventivi e correttivi opportuni. Il modulo di notifica, disponibile sul sito web della Commissione europea http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/notification_dang_it.pdf, deve contenere le informazioni relative alle autorità e alle imprese che ricevono il modulo, sul produttore/distributore che lo invia, sul prodotto notificato, sui rischi presentati dal prodotto, sui provvedimenti correttivi presi dall’operatore economico, circa le imprese delle catene della distribuzione che detengono i prodotti interessati. L’obbligo di notifica riguarda sia i produttori che i distributori, in particolare, il primo che scopre la pericolosità del prodotto è tenuto a trasmettere copia delle informazioni all’altro ed ad informare l’autorità nazionale dello Stato membro in cui sia stato commercializzato il prodotto. La notifica deve essere inviata non appena le informazioni sui prodotti pericolosi siano disponibili, in caso di rischio grave entro tre giorni, negli altri casi, entro 10 giorni. Nel caso parte delle informazioni sul prodotto pericoloso non fossero ancora disponibili l’invio della notifica non deve essere ritardato. La Commissione europea sta realizzando un’applicazione internet che consenta ai produttori e distributori di inviare il modulo di notifica alle autorità competenti tramite internet. In attesa che l’applicazione per le imprese sia disponibile, il modulo va inviato per posta elettronica, fax o posta ordinaria all’autorità nazionale competente. Ogni Stato membro ha designato le autorità incaricate di ricevere le notifiche dei prodotti pericolosi Le autorità nazionali che ricevono la notifica, a seconda delle circostanze specifiche devono: · chiedere all’operatore economico informazioni supplementari; · controllare le misure adottate dall’operatore economico; · chiedere all’operatore economico di intraprendere ulteriori azioni o misure; · rendere esecutive azioni e misure; · informare il pubblico del prodotto. Nel caso il produttore/distributore sia invece a conoscenza del fatto che un altro operatore economico abbia già informato le autorità nazionali del rischio e che le informazioni necessarie siano già state inviate, non ha l’obbligo di notifica. Lo stato membro che riceve la notifica di prodotti pericolosi da parte di distribuitori e produttori è tenuto ad informare la Commissione e gli altri Stati membri dell’unione Europea attraverso il sistema comunitario per la rapida diffusione di informazione sui prodotti pericolosi: RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products). Si ricorda che sul sito - http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/index_it.htm - sono pubblicate le foto e la descrizione di prodotti pericolosi (giocattoli, televisori, spine elettriche, elettrodomestici, prodotti cosmetici, ecc.) che non potranno più essere venduti nei negozi di tutta Europa. RAPEX, attivo dal 2004, è stato rafforzato a seguito dell'entrata in vigore della nuova direttiva sulla sicurezza generale di prodotti. Per ottenere via mail l’opuscolo predisposto dalla Direzione generale per l’armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero per lo sviluppo economico potete contattare l’ufficio estero della Confcommercio.
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