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“Made In Italy” Prime istruzioni operative
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare esplicativa n. 124899 del 9 novembre scorso, ha fornito le prime istruzioni circa l’obbligo di indicazione dell’origine del prodotto.
Il nuovo articolo 4, comma 49-bis, introdotto dall’art.16, comma 6 del decreto legge n. 135/09, ha stabilito che costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia do origine italiana, ai sensi della normativa europea sull’origine. La norma prevede l’obbligo, per i soggetti interessati, di accompagnare i prodotti con:
1.indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto;
2.un’attestazione, circa le informazioni che gli stessi soggetti renderanno in fase di commercializzazione e sull’effettiva origine estera do prodotti o merci.
Quindi, è prevista la possibilità di accompagnare il prodotto con un appendice informativa che comprende le diciture come, per esempio:
  • prodotto fabbricato in________
  • prodotto fabbricato in paesi extra UE;
  • prodotto importato da Paesi extra UE;
  • prodotto non fabbricato in Italia.
    Nel caso in cui il titolare del marchio o il licenziatario non provvede a precisare l’origine della merce in fase anteriore alla commercializzazione, è possibile far riscorso ad una specifica autocertificazione, disponibile presso i nostri uffici, con cui si impegna a rendere, in fase di commercializzazione, le informazioni ai consumatori sull’effettiva origine estera della merce. Le indicazioni dell’origine non italiana dei prodotti non deve essere necessariamente incorporata nel prodotto, ma può anche essere inserita in elementi amovibili quali targhette, cartellini od altro. La normativa non viene applicata ai prodotti che sono già in negozi e a quelli che sono già stati realizzati e contrassegnati dal marchio prima della applicabilità della nuova norma, ossia prima del 10 novembre 2009.(Fonte Mondomercati)


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