E’ diventato operativo il 1° giugno 2008 il regolamento europeo n. 1907/2006 REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e restrizione delle sostanze Chimiche), che impone ai fabbricanti e agli importatori di sostanze chimiche di valutare sistematicamente e gestire i rischi che le sostanze chimiche possono comportare per la salute e l’ambiente. Il regolamento ha istituito un sistema di registrazione delle sostanze chimiche prodotte o importate (ad esempio acidi, metalli, solventi, tensioattivi, colle) nell’Unione Europea. La registrazione delle sostanze chimiche attualmente in uso, andrà effettuata presso l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA). Chi è soggetto alla normativa? Tutte le aziende comunitarie che fabbricano od importano sostanze chimiche in quanto tali o come componenti di preparati (miscele di due o più sostanze) se i quantitativi annuali della sostanza sono pari o superiori ad una tonnellata. In che cosa consiste la registrazione di una sostanza? Nella presentazione all’Agenzia europea per le sostanze chimiche di un fascicolo contenente una serie di informazioni tra cui: • caratteristiche della sostanza; • relativi pericoli per l’uomo e per l’ambiente; • condizioni per garantirne usi sicuri. La registrazione presuppone il pagamento della tariffa di registrazione.
La Commissione Europea e l’ECHA, preoccupate che alcune imprese possano non essere ancora consapevoli degli obblighi che impone la nuova normativa REACH, stanno invitando le ditte alla preregistrazione dei propri prodotti. La pre-registrazione delle sostanze, che a differenza della registrazione non costituisce un obbligo per le imprese, è gratuita e rappresenta un’opportunità essenziale per usufruire dei vantaggi del regime transitorio previsto dal regolamento. Cosa comporta la preregistrazione dei prodotti? La pre-registrazione consiste nella presentazione all’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche di alcune informazioni che riportiamo di seguito sinteticamente:
nome delle sostanza e numeri identificativi (EINECS e/o CAS, se disponibili); nome e indirizzo dell’azienda, nominativo della persona di riferimento o, se del caso, nominativo del rappresentante terzo; scadenza prevista per la registrazione della sostanza e fascia di tonnellaggio corrispondente; altre informazioni, se disponibili. La pre-registrazione può essere effettuata solo nel periodo di tempo compreso tra il 1° giugno e il 1° dicembre 2008. Entro il 1° gennaio 2009, l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche pubblicherà nel proprio sito web l’elenco delle sostanze pre-registrate con l’indicazione della scadenza prevista per la registrazione. Vantaggi della pre- registrazione preliminare La registrazione preliminare delle sostanze consente alle imprese di beneficiare di un periodo di tempo più lungo per rispettare gli obblighi di registrazione e di continuare a produrre od importare le sostanze già in commercio, secondo le scadenze indicate dal regolamento REACH: 30 novembre 2010, se la sostanza è commercializzata in quantitativi superiori a 1000 tonnellate l’anno o se la sostanza presenta le caratteristiche di pericolo (indicate all’art.23 del regolamento REACH); 31 maggio 2013, se la sostanza è commercializzata in quantità superiori a 100 tonnellate, ma inferiori a 1000 tonnellate l’anno; 31 maggio 2018, se la sostanza è commercializzata in quantità superiori a 1 tonnellata, ma inferiori a 100 tonnellate l’anno. Le informazioni raccolte attraverso la pre-registrazione facilitano la condivisione dei dati e la suddivisione dei costi, tra produttori e importatori, per la successiva registrazione delle sostanze. Qualora un’azienda non effettui la pre-registrazione di una sostanza prodotta o importata in quantitativi superiori ad 1 tonnellata l’anno non può continuarne la fabbricazione o l’importazione dopo il 1° dicembre 2008 a meno che non effettui una registrazione completa presso l’ECHA. L’azienda non potrà quindi beneficiare delle scadenze differite relative agli obblighi di registrazione. In caso di incertezza sugli obblighi di registrazione, conviene sempre pre-registrare la sostanza. Come effettuare la registrazione La registrazione preliminare si può effettuare: online attraverso il portale dell’Agenzia (REACH-IT), a partire dal 1° giugno 2008, inserendo direttamente le informazioni richieste per ciascuna sostanza, oppure compilando il formato elettronico XML (o usando IUCLID 5), messo a disposizione dall’Agenzia, per la pre-registrazione di un numero elevato di sostanze in un unico fascicolo. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche fornisce un punto unico di accesso per le informazioni sul regolamento REACH (alcune delle quali in lingua italiana) e un sito specifico dedicato alla pre-registrazione delle sostanze, contenente informazioni pratiche e manuali per l’utente (http://echa.europa.eu/pre-registration_en.asp). Maggiori e dettagliate informazioni sulla pre-registrazione sono reperibili, in lingua italiana, nel documento Guida “Iter pratico di Pre-registrazione” disponibile sul sito del Ministero della salute (http://www.ministerosalute.it/sicurezzaChimica/sicurezzaChimica.jsp). Altre informazioni sono reperibili nel portale del Ministero dello sviluppo economico dedicato alle attività di Help-Desk sul regolamento REACH (http://www.helpdesk-reach.it/) e sul sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it/ ⇒ (argomenti chiave) REACH).
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