Prima di entrare nel merito dei cambiamenti introdotti dalla direttiva europea 2008/8 è utile ricordare le attuali regole per l’individuazione del luogo di tassazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi. Allo stato attuale della normativa, secondo la regola generale della territorialità dei servizi, il luogo di una prestazione di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la prestazione di servizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale stabile organizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale. Per specifiche categorie di servizi esiste una deroga al principio generale, che determina la tassazione dell’operazione con riferimento a tre distinti parametri: luogo di esecuzione, luogo di utilizzo, status del committente. Dal 1° gennaio 2010, con l’entrata in vigore della nuova direttiva sulla territorialità dei servizi, per i servizi resi a soggetti di imposta ed agli enti non commerciali, il criterio generale che si applicherà sarà quello del luogo in cui risiede il committente. Di conseguenza, si presume dovrebbero sensibilmente ridursi le pratiche di rimborso dell’IVA versata in altro Stato membro della Unione Europea. I rimborsi sono oggetto di altra direttiva (la 2008/9/CE anch’essa in vigore dal 1° gennaio 2010) in base alla quale si instaurerà una procedura elettronica che, almeno negli intenti, renderà più celeri i rimborsi. Altra novità apportata dalla normativa è l’eliminazione delle attuali incertezze nell’individuazione dei servizi in deroga, che potrebbe portare a conseguenze rilevanti e dannose. Il criterio oggi in essere del domicilio del prestatore del servizio rimarrà anche con l’entrata in vigore della nuova direttiva come regola generale nei servizi resi ai consumatori finali. Per contro, in casi ben determinati il criterio prevalente sarà quello del luogo in cui il servizio viene utilizzato: servizi di ristorazione o di catering, servizi di trasporto, culturali, sportivi, scientifici ed educativi. Noleggio dei mezzi di trasporto La principale novità riguarda il noleggio dei mezzi di trasporto, con la distinzione tra:
noleggio a breve termine (sino a 30 giorni – 90 per le navi) – luogo di messa a disposizione del bene noleggio a lungo termine – applicazione dei nuovi criteri generali. Conseguentemente, sarà preclusa l’opportunità di approfittare del regime di detrazione e del conseguente rimborso dell’IVA, stipulando un contratto di noleggio a lungo termine in un Paese che consente la detraibilità del tributoai propri soggetti di imposta. Il soggetto passivo d’imposta italiano riceverà fatture senza applicazione dell’IVA estera e dovrà rendersi debitore di quella italiana con il regime del reverse charge (autofattura). La detrazione avverrà però con le regole interne, e pertanto il noleggio dall’estero di un auto a detrazione limitata comporta gli stessi effetti del noleggio effettuato presso un’impresa italiana, salvo per quanto riguarda il materiale pagamento del tributo sull’acquisto, rispettivamente calcolato a proprio debito nella liquidazione periodica, piuttosto che oggetto di rivalsa da parte del fornitore nazionale. La generalizzazione del reverse charge nei servizi tra imprese o con soggetti identificati comporta per logica conseguenza l’introduzione di un listing per i servizi, obbligo oggi circoscritto al caso delle cessioni intracomunitarie di beni. I criteri specifici di territorialità Indipendentemente dalla tipologia di committente, restano confermati alcuni criteri già oggi in vigore: Prestazioni relative ad immobili, comprese quelle di progettazione e di intermediazione – luogo di ubicazione dell’immobile Trasporto di passeggeri – tratta del percorso sul territorio nazionale Prestazioni artistiche, culturali, ricreative, didattiche – luogo di svolgimento della manifestazione Ristorazione e catering – luogo della prestazione Ristorazione e catering su navi, treni e aerei – luogo di partenza del trasporto passeggeri. In caso di committenti privati, le regole specifiche sono analoghe a quelle attuali. Prestazioni degli intermediari - Luogo di effettuazione dell’operazione principale (ad esempio luogo di immatricolazione di una imbarcazione da diporto) Trasporto di beni all’interno della comunità – luogo di inizio del trasporto Trasporto di beni con provenienza o destinazione extra-UE: tratta del percorso sul territorio nazionale Attività accessorie al trasporto e perizie sui beni – luogo di svolgimento della prestazione Prestazioni di consulenza e altre prestazioni indicate dal quarto comma, lettera d) dell’articolo 7 – luogo di residenza o domicilio del committente fuori dalla comunità, con la conseguente esclusione da IVA. Per questi clienti residenti nella comunità si applica la regola generale dell’imposta del Paese del prestatore. E’ consentito agli Stati membri di integrare alcuni di questi criteri con il luogo dell’utilizzo del servizio, nozione questa che si presta a varie interpretazioni. La recente sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-1/08 Athesia Druck (19 febbraio 2009) individua come luogo di utilizzo dei servizi di un’emittente radiofonica per un committente extra-UE (tale era l’Austria nel periodo di imposta oggetto di contestazione) quello del luogo da cui vengono diffusi i messaggi pubblicitari . E sempre in questo ambito sono significative due risoluzioni dell’amministrazione finanziaria che, per situazioni sostanzialmente analoghe (cessione di diritti immateriali in Paese extra-CE): 1. nel primo caso affermano che il luogo di utilizzo è quello in cui il soggetto estero introiterà i proventi conseguenti alla concessione dei diritti televisivi, indipendentemente dal fatto che si tratta di corrispettivi per la trasmissione anche in Italia (risoluzione 174/E dell’8 agosto 2003) 2. nel secondo lo individuano nel luogo dove i diritti (nelle specie formule di fabbricazione ) consentiranno di produrre, in base alla licenza concessa al soggetto extra-CE (risoluzione 227/E del 21 agosto 2007). Nel primo caso viene individuata un’operazione fuori campo per mancanza del requisito territoriale, nel secondo un’operazione rilevante in Italia. (Fonte Newsmercati)
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