Con due provvedimenti del 29 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla disposizione introdotta dal D.L. n. 78/2010 concernente l’obbligo di dichiarazione di volontà per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie. Lo scopo è di garantire, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, un monitoraggio continuo dei soggetti che esprimono la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e che sono conseguentemente inseriti nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie (cosiddetto VIES).
Riportiamo di seguito le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Nuovi operatori economici - all’atto della richiesta della partita IVA l’operatore economico dovrà specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie. In caso affermativo, vige la regola del silenzio assenso: se entro 30 giorni l’ufficio non comunica il provvedimento di diniego, a decorrere dal 31° giorno il soggetto potrà effettuare operazioni intracomunitarie, e sarà inserito nell’archivio VIES.
Soggetti già titolari di partita IVA – i soggetti già titolari di partita IVA devono dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle Entrate; entro 30 giorni dalla ricezione della dichiarazione, l’Agenzia verificherà che i dati forniti siano completi ed esatti e stabilirà se il soggetto analizzato potrà essere incluso o meno nel VIES. In caso di esito negativo, emanerà un provvedimento di diniego fondato proprio sugli esiti della valutazione effettuata. Con le stesse modalità va dichiarata la volontà di retrocedere da tale opzione; l’esclusione dal VIES decorre dalla data di acquisizione dell’apposita istanza da parte dell’Agenzia.
Sull’argomento, con apposito Comunicato stampa del 26 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che
“la domanda di inserimento nell’archivio Vies non è per tutti”. Infatti,
solo i contribuenti che intendono eseguire operazioni intracomunitarie devono presentare all’Agenzia delle Entrate una domanda per dichiarare la volontà di operare con l’estero.L’Amministrazione finanziaria precisa che l’adempimento può essere fatto anche inviando una raccomandata, insieme alla copia fotostatica di un documento di identità, all’ufficio competente per le attività di controllo. Coloro, invece, che hanno presentato una richiesta immotivata, ossia non legata alla reale volontà o necessità di fare operazioni tra i confini dell’Unione europea, può tornare sui propri passi, proponendo una nuova istanza per non essere incluso nell’elenco.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ricorda che verso la fine del mese di febbraio si concluderà la ricognizione delle partite Iva che non hanno i requisiti per essere incluse nell'archivio, cancellandole dalla lista.
Dal 1° febbraio 2011 sarà disponibile nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it) un servizio che permetterà di consultare preventivamente l'elenco delle partite Iva che, alla data del 30 gennaio 2011, risulteranno in possesso dei requisiti per essere incluse nel Vies. Di conseguenza, questi operatori non dovranno chiedere di essere inclusi nell’archivio, dato che vi rientreranno automaticamente a partire dalla fine di febbraio.
Con Comunicato stampa del 27 gennaio 2011 l’Agenzia delle Entrate, ad integrazione dei chiarimenti precedentemente forniti, ha precisato inoltre che
la domanda di inserimento nell’archivio Vies (necessaria, ribadiamo, per effettuare operazioni IVA intracomunitarie)
può essere presentata, sia a mano sia tramite raccomandata, a qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate. Le eventuali domande di cancellazione, in caso di istanze immotivate, devono invece essere presentate, sia a mano sia con raccomandata, esclusivamente all’Ufficio delle Entrate a cui ci si è rivolti per la richiesta iniziale di iscrizione al Vies.